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Statuto

Capitolo I – Denominazione, natura giuridica, sede, durata dell’associazione

Art. 1 ASSOCIAZIONE “IL GIOCATTOLO”, chiamata da qui in seguito Associazione è una persona giuridica rumena di diritto privato senza scopo di lucro, apolitica, fondata conformemente all’ordinanza governativa nr. 26/2000.

Art. 2 In tema di diritto di costituzione delle associazioni, i seguenti membri fondatori consentono la costituzione dell’Associazione:

  1. Farina Gianluca, nato a Parma il 26.02.1956, residente in Parma, via Langhirano n. 498, con carta d’identità n. AM 4443456 rilasciata dal Comune di Parma in data 25.09.2006.
  2. Vigo Maria Grazia, nata a Sondrio il 27.03.1943, residente in Milano, via F.Ferrucci n. 1, con carta d’identità n. AO 0680913 rilasciata dal Comune di Milano in data 24.10.2007.
  3. Rossi Silvio, nato a Reggio Emilia il 27.07.1963, residente in Quattro Castella (RE), via Filippo Turati n.18, con passaporto n. A886609 rilasciato dalla Polizia di Reggio Emilia in data 22.07. 2003.
  4. Concari Gianpaolo, nato a Salerno il 14.08.1964, residente in Soragna (PR), via Trento nr. 7/a, con carta d’identità n. AN 7082986 rilasciata dal Comune di Soragna il 14.06.2008.

Art. 3 L’associazione ha la sede centrale in Anina – Bradet BL. 14, Ap. 9, Jud Caras-Severin (Romania).

L’associazione può costituire filiali e succursali nel Paese e all’estero e può aprire uffici nel Paese o all’estero. L’associazione può affiliarsi a federazioni o confederazioni nazionali o straniere.

Art. 4 L’associazione funzionerà a tempo indeterminato; lo scioglimento e la cessazione saranno attuate secondo le disposizioni della legge in vigore e del presente statuto.

Capitolo II – Lo scopo, gli obiettivi e le attività dell’Associazione

Art. 5 L’Associazione si propone come scopo di eseguire, promuovere e sviluppare le attività di specializzazione nel campo socio-umanitario, sanitario e culturale.

Tutti gli associati condividono almeno uno dei presupposti indicati nel “Codice Etico”, dove sono elencati i valori di riferimento che hanno dato origine all’Associazione, che viene conservato presso la sede della Associazione e dato ad ogni associato.

Art. 6 La realizzazione di questo scopo sarà perseguita attraverso i seguenti obiettivi di massima, del tipo (elencazione non esaustiva):

a) sostegno (in tutte le forme) alle persone, ed in particolare ai bambini, che si trovano in difficoltà (materiali o psicologiche);
b) sostegno (in tutte le forme) alle organizzazioni di stampo umanitario che si occupano delle persone in difficoltà;
c) formazione, educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardo la situazione delle persone che si trovano in difficoltà;
d) formazione e perfezionamento degli operatori in ambito socio-umanitario, culturale, sanitario ed ambientale ma anche in ambiti connessi ad essi.

Art. 7 Il raggiungimento di questi obiettivi si otterrà attraverso il porre in pratica alcune attività del tipo (elencazione non esaustiva):

a) creazione, o sostegno alla creazione, di progetti e servizi/istituti con carattere sociale e/o educativo per i bambini, gli adolescenti, gli anziani, le famiglie, le vittime del traffico di persone e differenti forme di violenza, persone ammalate, persone povere, persone e gruppi emarginati socialmente, ecc. (centri di tipo residenziale, scuole, asili, centri diurni, case di tipo familiare, centri materni, ricoveri per anziani, laboratori, laboratori protetti, lavori alternativi per bambini/persone con disabilità, servizi medici, centri d’ascolto, servizi di prevenzione dell’abbandono, servizi alternativi a quelli dell’istituzionalizzazione dei bambini, servizi per bambini vittime del traffico di persone, servizi per gli emigranti, centri di terapia occupazionale, centri di responsabilizzazione dei genitori, servizi di integrazione sul mercato del lavoro, centri per l’informazione dei cittadini, ecc.);
b) promozione del volontariato nazionale e internazionale;
c) realizzazione, nei paesi in via di sviluppo, di interventi indirizzati a coloro che si trovano in difficoltà;
d) programmi con carattere economico o lavorativo in differenti campi;
e) creazione e successivo accompagnamento nell’ideazione di attività lavorative, comunque fondate sul rispetto dei principi morali, etici ed ambientali;
f) realizzazione di alcune attività ricreative e formative per e con i giovani;
g) promozione di un’educazione responsabile ed attenta ai problemi ecologici e di economia sostenibile;
h) promozione del servizio civile nazionale e internazionale;
i) organizzazione di corsi e scuole estive per l’accrescimento delle conoscenze generali che possano migliorare la qualità della vita;
j) prestazione di servizi in convenzione con enti ed organismi locali, internazionali o sovranazionali;
k) formazione e perfezionamento degli operatori in ambito turistico;
l) attività di ricerca, particolarmente in ambito sociale, sanitario e socio-umanitario;
m) attività di progettazione, realizzazione, coordinamento e formazione nell’ambito della creatività e dello sviluppo di progetti sanitari e di tutela della salute, incluso attività di pubblica assistenza, ambulatori, assistenza di prossimità e punti di primo soccorso;
n) la realizzazione di attività teatrali, cinematografiche e artistiche in generale, per la promozione e sviluppo di attività strutturate; quindi la formazione e preparazione dei giovani nell’ambito di queste attività;
o) attività editoriali attraverso la pubblicazione e distribuzione di giornali, e in forma multimediale (diffusa in tutte le forme, sia stampa sia in formato elettronico e future tecnologie);
p) partecipazione ad altre associazioni, organizzazioni, gruppi, cooperative, ONG;
q) partecipazione a società commerciali che pongano in pratica lo scopo per il quale è stata creata l’Associazione.

Capitolo III – Patrimonio e risorse dell’Associazione

Art. 8 Alla data della costituzione, il patrimonio dell’Associazione è di 20.000,00 Lei (ventimila/00 Lei) destinati dai fondatori, attraverso l’atto di costituzione, alla realizzazione degli scopi citati.

Art. 9 Le entrate dell’Associazione provengono da:

a) contributi degli associati;
b) percentuali e dividendi risultati dall’impiego delle somme disponibili, nelle condizioni previste dalla legge;
c) quote dai dividendi delle società commerciali fondate;
d) guadagni realizzati dalle attività economiche dirette;
e) donazioni, sponsorizzazioni o promesse di pagamento;
f) risorse ottenute dal bilancio dello stato e/o dal bilancio locale (o da enti ed organismi locali, internazionali o sovranazionali, come anche l’Unione Europea, l’ONU, ecc.);
g) altri guadagni previsti dalla legge.

Art.10 L’Associazione può aprire conti in ogni banca della Romania ed all’estero, rispettando la legislazione in vigore. Le operazioni finanziarie potranno essere fatte con la firma del Presidente/Coordinatore o di una persona delegata al Presidente/Coordinatore attraverso una delega scritta.

Capitolo IV – Associati dell’Associazione

Art. 11 L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

a) membri attivi (che comprendono i membri fondatori);
b) soci sostenitori;
c) soci simpatizzanti;
d) soci d’onore.

Art. 12 Alla proposta del Presidente, l’Assemblea Generale può accordare il titolo di soci d’onore a quelle persone che hanno portato un contributo importante allo sviluppo dell’Associazione.

Art. 13 Per acquisire lo status di membro attivo dell’Associazione si dovranno percorrere le seguenti tappe:

a) motivazione scritta;
b) coinvolgimento attivo nelle attività svolte dall’Associazione;
c) proposta all’Assemblea Generale per la nomina come membro attivo, attraverso la valutazione della motivazione e di un colloquio.

Art. 14 I membri fondatori sono membri attivi in base allo statuto.

Art. 15 I membri attivi diversi dai membri fondatori sono nominati, su proposta del Presidente, a seguito di decisione dell’Assemblea Generale degli Associati, sulla base di un rapporto adottato dal Consiglio direttivo.

Art. 16 Possono divenire membri sostenitori e/o membri simpatizzanti le persone che sostengono l’interesse dell’Associazione. L’autorizzazione è data dal Presidente previa richiesta scritta fatta da ciascun membro (sostenitore/simpatizzante), al Consiglio Dirigente.

Art. 17 Tutti gli associati hanno i seguenti diritti:

a) scegliere ed essere scelti negli organi di conduzione dell’Associazione, in conformità con le previsioni del presente statuto, con eccezione dei soci d’onore;
b) partecipare alle manifestazioni organizzate dall’Associazione, alle condizioni stabilite dal Consiglio Dirigente;
c) proporre delle misure di miglioramento delle attività e per la realizzazione degli obiettivi dell’Associazione;
d) indirizzarsi direttamente a tutti gli organi dell’Associazione e ricevere nello stesso tempo le informazioni sollecitate;
e) ricevere, per diversi meriti, diplomi d’onore o altre ricompense non pecuniarie, su proposta del Presidente/Coordinatore e dopo l’approvazione del Consiglio Dirigente;
f) partecipare all’elaborazione e implementazione delle azioni dell’Associazione, in conformità allo statuto di associato;
g) utilizzare le basi materiali e informative dell’Associazione;
h) beneficiare di tutti i servizi prestati dall’Associazione e destinati agli associati;
i) beneficiare di tutti gli sconti di tutti i servizi prestati dall’Associazione e destinate verso le differenti persone fisiche e giuridiche non membri, in conformità con le decisioni del Consiglio Direttoriale;
j) utilizzare accanto al nome la qualità di “associato dell’Associazione Il Giocattolo”.

Art. 18 Tutti gli associati hanno i seguenti doveri:

a) rispettare le norme dello statuto e le decisioni degli organi di conduzione dell’Associazione;
b) azionarsi per eseguire lo scopo e gli obiettivi dell’Associazione;
c) promuovere gli standard, i principi e l’immagine dell’Associazione;
d) contribuire alla realizzazione delle azioni proposte dall’Associazione;
e) rispettare le norme etiche e i principi di deontologia professionale;
f) rispettare gli standard e le raccomandazioni dell’Associazione;
g) non svolgere attività politiche contemporaneamente e in occasione di manifestazioni organizzate dall’Associazione;
h) contribuire alla formazione e allo sviluppo di base di dati e di informazioni sull’Associazione;
i) partecipare, su sollecitazione del Consiglio Dirigente, alle riunioni e manifestazioni avviate dagli organi di governo dell’Associazione, alle attività professionali, così come alle riunioni degli organi costitutivi di cui fanno parte;
j) mantenere la confidenzialità delle informazioni.

Art. 19 La perdita della qualità di associato, indifferentemente dalla categoria in cui si inquadra, si realizza se si avvera una delle seguenti condizioni:

a) richiesta degli associati: la perdita della qualità di associato si realizza automaticamente al momento della registrazione della richiesta;
b) l’assenza senza un motivo giustificato dopo tre convocazioni consecutive all’Assemblea Generale.
c) La perdita della qualità di associato si realizza per decisione dell’Assemblea Generale di esclusione dall’Associazione con un comportamento che dimostra, di fatto, disinteresse e/o che compromette gli interessi e il prestigio dell’Associazione; la perdita della qualità di associato si realizza per decisione dell’Assemblea Generale sulla base di una prova constatata.

Art. 20 La persona che rinuncia alla qualità di associato o è esclusa dall’Assemblea Generale non può pretendere la restituzione del contributo materiale, indifferentemente dalla forma sotto cui è stato offerto all’Associazione. Si possono restituire i beni mobili e immobili, dati in uso all’Associazione e quelli su cui la persona, che è stata associata dell’Associazione, ha mantenuto il titolo di proprietà.

Capitolo V – Direzione (Governo), Amministrazione e Controllo

Art. 21 Gli organi di governo, amministrazione e controllo dell’Associazione sono: l’Assemblea Generale, il Consiglio Dirigente e il Censore o la Commissione dei Censori, a seconda dei casi.

A. L’Assemblea Generale

Art. 22 L’Assemblea Generale è l’organo supremo di governo dell’Associazione, formata dai membri attivi, che godono di un voto a testa.
Se un associato è una persona giuridica questa sarà rappresentata da un suo rappresentante giuridico o da un delegato di questa, preventivamente indicato.

Art. 23 L’Assemblea Generale si riunirà due volte l’anno in seduta ordinaria, e ogni volta che sarà necessario sarà convocata l’assemblea straordinaria.
L’Assemblea Generale ordinaria è convocata su iniziativa del Presidente o per richiesta della maggioranza del Consiglio Dirigente.
L’Assemblea Generale straordinaria è convocata su iniziativa del Presidente o per richiesta della maggioranza del Consiglio Dirigente o da almeno un terzo del numero totale dei membri attivi.
La convocazione dell’Assemblea Generale è fatta dal Presidente del Consiglio Dirigente, che decide la data esatta, il luogo e l’ordine del giorno della riunione almeno quindici giorni prima dello svolgimento della riunione. In caso di sua inattività, procede un componente del Consiglio Direttivo.

Art. 24 L’assemblea può essere convocata in Romania o in tutti gli stati dell’Europa.

Art. 25 L’Assemblea Generale ha valore legale in presenza della metà più uno dei membri attivi totali e le decisioni vengono prese con il consenso dei due terzi dei membri attivi presenti. Nel caso in cui alla prima convocazione l’assemblea Generale non raggiunga il numero legale, sarà richiamata in seconda convocazione dopo due settimane rispettando le norme del presente statuto e le decisioni saranno adottate con la metà più uno del totale dei membri attivi presenti, qualunque sia il numero.
Le decisioni sulle modifiche dello statuto, lo scioglimento e la cessazione si prenderanno in presenza dei due terzi dei membri attivi totali, con il voto dei due terzi di tutti i membri attivi dell’Assemblea Generale dell’Associazione.

Art. 26 L’Assemblea Generale ha le seguenti funzioni:

a) modifica degli atti costitutivi dell’Associazione (sede straordinaria);
b) approvazione della strategia e della politica proposta dal Consiglio Dirigente;
c) approvazione del Regolamento di funzionamento dell’Associazione e di ogni altro atto interno all’Organizzazione;
d) scelta e revoca del Consiglio Dirigente, del Presidente e della Commissione dei Censori;
e) ammissione ed espulsione dei membri attivi dell’Associazione;
f) decisione di accordare il titolo di socio d’onore, su proposta del Presidente;
g) stabilisce i criteri di adesione ed esclusione dall’Associazione;
h) approva il bilancio annuale e la revisione di bilancio dell’anno precedente, sulla base degli elementi del Consiglio di Amministrazione e del parere della Commissione dei Censori;
i) stabilisce la quota e il periodo di pagamento del contributo associativo e della quota della tassa di iscrizione e approva il rapporto del Consiglio Dirigente e, rispettivamente, della Commissione dei Censori, sulla gestione del periodo considerato;
j) decide la costituzione di filiali e succursali, così come di affiliazione a federazioni e confederazioni;
k) approva lo scioglimento dell’Associazione, nomina i liquidatori e decide la destinazione dei beni allo scioglimento;
l) disciplina, in relazione al raggiungimento dello scopo dell’Associazione, ogni altra attività non vietata dal presente statuto e dalla legge.

L’Assemblea Generale può delegare una parte delle proprie funzioni al Consiglio Dirigente.

B. Il Consiglio Dirigente

Art. 27 Il Consiglio Dirigente è l’organo di governo corrente dell’Associazione.

Il Consiglio Dirigente è costituito da:
a) Presidente;
b) Vicepresidente;
c) Segretario Generale.
d) Il numero dei membri del Consiglio Dirigente può essere aumentato per decisione dell’Assemblea Generale.

Art. 28 Il mandato dei membri del Consiglio Dirigente è di 3 anni, con possibilità di rielezione.

La qualità di membro del Consiglio Dirigente si esercita personalmente, non essendo ammessa la delega ad altre persone per l’esercizio dei diritti o per l’attuazione delle funzioni riguardanti questa qualificazione.

Art. 29 Il Consiglio Dirigente si riunisce in seduta ordinaria, in Romania o in tutti gli stati dell’Europa, una volta ogni tre mesi; le sedute straordinarie vengono convocate ogni volta che è necessario.
Il metodo e le procedure di convocazione si trovano in dettaglio nell’eventuale Regolamento di funzionamento dell’Associazione.

Art. 30 Le sedute del Consiglio Dirigente sono considerate legalmente costituite se sono presenti almeno metà più uno; le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

Art. 31 Il Consiglio Dirigente ha le seguenti funzioni:

a) assicura la conduzione e l’esecuzione degli scopi dell’Associazione allo stesso modo in cui sono previste nel presente statuto e applicano la strategia e la politica dell’Associazione così come stabilite dall’Assemblea Generale;
b) corganizza la convocazione dell’Assemblea Generale e prepara l’ordine del giorno di questa;
c) approva l’organigramma e la politica del personale dell’associazione;
d) decide il coinvolgimento nel programma interno e internazionale così come il suo svolgimento;
e) decide le modifiche riguardo la sede e l’istituzione dei punti di lavoro;
f) sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale il rapporto delle attività, il progetto di bilancio e l’esecuzione del bilancio;
g) decide l’utilizzo del patrimonio dell’Associazione e dà conto delle azioni davanti all’Assemblea Generale;
h) approva l’accettazione delle donazioni e delle promesse di pagamento;
i) stabilisce la griglia dei salari del personale assunto con contratto di lavoro e il livello della remunerazione dei collaboratori;
j) propone le modifiche dello statuto;
k) dispone l’utilizzo di alcuni fondi per diverse azioni di beneficenza;
l) decide l’introduzione o la cancellazione di alcuni settori o campi funzionali dell’Associazione;
m) stabilisce la somma della quota associativa;
n) esegue le decisioni prese dall’Assemblea Generale.

Nell’esecuzione delle decisioni, il Consiglio Dirigente potrà utilizzare il personale remunerato, in base alle condizioni stabilite dall’Assemblea Generale.

Art. 32 Il Presidente è scelto per un periodo di 3 anni ed ha le seguenti funzioni:

a) rappresenta l’Associazione nel rapporto con terzi e nelle azioni giudiziarie;
b) presiede le sedute del Consiglio Dirigente;
c) esegue tutte le altre decisioni stabilite dall’Assemblea Generale nell’esercizio delle sue funzioni;
d) esercita interamente la sua autorità e competenza per perseguire il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 33 Il Presidente può delegare i suoi poteri (ed anche la rappresentanza dell’Associazione nei rapporti con terzi e nelle azioni giudiziarie) per un certo periodo di tempo a un membro del Consiglio Diregente, precisando per iscritto la sfera, la durata e i limiti delle competenze, rispondendo degli atti e dei fatti del suo mandato.

C. Il Censore o la Commissione dei Censori, a seconda del caso

Art. 34 Il Censore è un organo di controllo finanziario interno all’Associazione che è nominato dall’Assemblea Generale per un periodo di tre anni. Dopo la nomina, il Censore gode di indipendenza nell’esercizio delle funzioni che gli spettano.

Art. 35 Per l’attività svolta il censore può ricevere un’indennità. Il censore può rinunciare alla sua funzione con un preavviso di 30 giorni, essendo responsabile per le dimissioni inaspettate e per l’eventuale negligenza nell’esecuzione delle funzioni. In caso di non disponibilità, queste funzioni saranno esercitate temporaneamente dai poteri dell’Assemblea Generale, che nell’arco di un massimo di tre mesi deciderà la sostituzione del Censore.

Art. 36 Nel caso in cui l’Associazione avesse più di cento associati iscritti fino alla data dell’ultima riunione dell’Assemblea Generale, il controllo finanziario interno è esercitato da una Commissione di Censori.

Nella realizzazione della sua competenza il Censore o, nell’altro caso, la Commissione dei Censori:

a) verifica il modo in cui è amministrato il patrimonio dell’Associazione;
b) elabora rapporti e li presenta all’Assemblea Generale;
c) può partecipare alle sedute del Consiglio Dirigente senza diritto di voto;
d) esegue tutte le altre funzioni previste dallo statuto e/o stabilite dall’Assemblea Generale.

Art. 37 La Commissione dei Censori è formata da un numero dispari di membri, la cui maggioranza è formata da associati. I membri del Consiglio Dirigente non possono essere Censori.

Art. 38 Le regole generali dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione dei Censori sono approvate dall’Assemblea Generale. La Commissione dei Censori può elaborare un regolamento interno di funzionamento.

Capitolo VI – Disposizioni finali

Art. 39 Lo scioglimento e la cessazione dell’Associazione avviene in situazioni previste dalla legge.
Il passaggio del patrimonio che rimane dopo lo scioglimento, in quanto persona giuridica no profit, dato che è un oggetto di attività appropriato all’Associazione, è deciso dall’Assemblea Generale attraverso il voto a maggioranza semplice dei membri presenti. Avranno priorità le organizzazioni che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

Art. 40 Le modifiche e le aggiunte al presente statuto sono attuate per decisione dell’Assemblea Generale, in condizioni di legge e del presente statuto.

Art. 41 Le norme del presente statuto si completano con le norme legali imperative incluse nella legislazione in vigore.

Art. 42 Il presente atto è redatto in dieci esemplari ognuno con valore di originale.

L’attuale Consiglio Direttivo è composto da:
Farina Gianluca – Președinte
Rossi Rosa – Vicepreședinte
Mauro Monelli – Vicepreședinte adjunct
Demetrovici Florentina– Secretar General
Demetrovici Ion Romeo – membru.

Tuti possono richiedere i bilanci dell’Associazione, scrivendo a: info@ilgiocattolo.org

E’ giusto precisare che tutti i denari di offerte vengono utilizzati esclusivamente per le attività sociali, in quanto tutti gli associati e i membri del Consiglio Direttivo sopportano personalmente le spese di trasporto, vitto e alloggio. Ovviamente non hanno alcun compenso, essendo volontari.